Sacramenti amministrati da sacerdoti sposati

I Sacerdoti Sposati  offrono già  il loro servizio in altre parti del mondo, senza pregiudizi, anche ai cattolici respinti dalla gerarchia ecclesiastica, ma desiderosi di mantenere la fede cattolica cristiana. La nostra associazione propone di estendere questo servizio anche in Italia.

Gesù non respinse mai nessuno; i Preti Sposati, nel loro ministero, dovrebbero seguire quella tradizione.

La Chiesa Cattolica Romana fu fondata da Preti Cattolici Sposati. Durante i primi mille e duecento anni d’esistenza, preti, vescovi, e anche molti papi furono sposati. Per più di mille e duecento anni, Sacerdoti e Vescovi sposati prestarono alacre e dignitoso servizio alle comunità cristiane finché per motivi medioevali politici furono dichiarati fuori legge. La consuetudine però è tuttavia presente nel Codice delle leggi canoniche. Queste sono le leggi che governano la Chiesa Cattolica. Come vedrete, le leggi medesime della Chiesa avvallano la validità del sacerdozio dei preti sposati e assicurano la validità dei sacramenti da loro amministrati.

Il primo canone, qui sotto citato, da diritto  di informare altri cattolici

CANONE 212.3 – “In relazione al sapere, la competenza, e la prominenza che essi (i fedeli) possiedono, hanno diritto e, talvolta, anche l’obbligo di manifestare ai pastori consacrati la propria opinione al riguardo di materie pertinenti al bene della Chiesa, e hanno diritto di far conoscere la loro opinione anche agli altri cristiani …”

Seguono estratti dai 21 canoni che si riferiscono ai preti sposati

CANONE 213 – “I fedeli cristiani hanno diritto di ricevere assistenza dai pastori consacrati nel fruire dei beni spirituali della chiesa, specialmente della parola di Dio e dei sacramenti.”

CANONE 290 – “Dopo essere stato validamente ricevuto, l’ordine sacro non può mai essere reso invalido.”

CANONE 843 – “I ministri consacrati non possono rifiutare i Sacramenti a coloro che opportunamente li chiedono, sono adeguatamente disposti e non sono esclusi dalla legge a riceverli.”

CANONE 844 – “Qualora la necessità lo richieda o un vantaggio spirituale genuino lo suggerisca, e si prendano le necessarie precauzioni per evitare errori o indifferenza, è legittimo per i fedeli per i quali è materialmente e moralmente impossibile avvicinarsi ad un ministro cattolico, il ricevere i Sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia, e l’Estrema Unzione da ministri non cattolici in quelle chiese dove tali sacramenti sono validi.”

(Se possiamo legittimamente ricevere i sacramenti da ministri non cattolici, i preti che si sono sposati offrono la medesima cosa, poiché l’utilizzazione del canone 844 è basata sulla validità dell’ordine sacro.)

CANONE 1752 – “ … la salvezza delle anime … è sempre la legge suprema della Chiesa.”

UNO STATO D’EMERGENZA si realizza nella Chiesa quando le attività essenziali o il portarle avanti nella Chiesa vengono meno. In questo periodo nella storia della Chiesa Cattolica la scarsità dei Preti celibi e la mancanza della loro disponibilità hanno suscitato una situazione d’emergenza per ciò che riguarda il diritto, proveniente dal battesimo, dei fedeli di avere l’assistenza dei loro Pastori per usufruire delle ricchezze spirituali della Chiesa, specialmente della Parola di Dio e dei Sacramenti (Can. 213).

Altri casi nei quali il Codice della legge canonica permette l’amministrazione dei Sacramenti in emergenza sono: pericolo di morte (Can. 976 e 883:3), necessità o vantaggio spirituale delle anime (Can. 844:2), motivo ragionevole (Can. 1003:2), grosso scomodo (Can. 1116 e 1323:4), e una giusta ragione (Can. 1335).

Altri canoni applicabili sono 226, 840, 845:1, 883:3, 897, 898, 899:1, 2, 3, 900:1, 911:2, 999:2, 1116, 1169:2.

Questi canoni si trovano nel Codice del Diritto Canonico che si può facilmente trovare in molte biblioteche e librerie.

Ecco come potrebbe avviarsi il servizio anche in Italia!

I canoni sopraindicati furono scritti per i fedeli, l’applicazione deve pertanto venire dai fedeli. I canoni ci danno il potere d’avvalerci dei preti sposati. Nei primi tempi della chiesa, erano i credenti che si radunavano in comunità di preghiera, erano i fedeli che sceglievano gli anziani (presbiteri) a presiedere la celebrazione dell’Eucaristia (a celebrare la Messa), le comunità dei credenti non erano istituite o circoscritte da autorità ecclesiastiche. Nella Chiesa Cattolica l’uso divenne tradizione, la tradizione divenne legge. I canoni che abbiamo citato esistono per preservare la tradizione per rammentarci delle usanze in caso che fosse necessario. Ora è necessario. (fonte rentapriest)

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