(TMNews) – La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione delle assenze dal lavoro per malattia durante le quali il dipendente è stato colto a svolgere altro che curarsi il malanno. Con la sentenza depositata oggi dalla seconda sezione penale, gli ermellini hanno sancito la condanna per truffa aggravata per il dipendente che durante la malattia svolge altri lavori per conto di terzi.
Per Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei diritti”, che ha reso nota la decisione, “non è una semplice infedeltà lavorativa, ma un vero e proprio reato di truffa aggravata e falso ideologico quello che pone il dipendente pubblico che si mette in malattia e poi svolge un’altra attività parallela. Ricordiamo che, insieme all’obbligo di fedeltà, il lavoratore è soggetto anche all’obbligo di riservatezza o di segretezza – continua D’Agata – Esso vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno. A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza permane intatto anche dopo la cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza, ossia fino a quando l’azienda svolgerà la sua attività, nello specifico settore imprenditoriale in cui opera attualmente”.
31 luglio 2014 – 07.06