I preti sposati al servizio dei loro fedeli

Il Concilio Vaticano II nel decreto “Presbyterorum Ordinis”, n. 16, tratta del celibato dei sacerdoti come pure dello statuto dei sacerdoti orientali uniti in matrimonio:
«La perfetta e perpetua continenza per il Regno dei cieli, raccomandata da Cristo Signore, nel corso dei secoli e anche ai nostri giorni volentieri abbracciata e lodevolmente osservata da non pochi fedeli, è  sempre stata considerata dalla Chiesa come particolarmente confacente alla vita sacerdotale. E’ infatti segno e allo stesso tempo stimolo della carit? pastorale, e fonte speciale di fecondità spirituale nel mondo. Certamente essa non è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta evidente dalla prassi della Chiesa primitiva e dalla tradizione delle Chiese orientali, nelle quali, oltre a coloro che assieme a tutti i vescovi scelgono con l’aiuto della grazia di osservare il celibato, vi sono anche degli eccellenti presbiteri coniugati: ma questo sacrosanto sinodo, nel raccomandare il celibato ecclesiastico, non intende tuttavia mutare quella disciplina diversa che è legittimamente in vigore nelle Chiese orientali, anzi esorta amorevolmente tutti coloro che hanno ricevuto il presbiterato quando erano allo stato matrimoniale, a perseverare nella santa vocazione, continuando a dedicare pienamente e con generosità la propria vita per il gregge loro affidato».
Il Codice dei canoni delle Chiese orientali ha codificato questa dottrina del Concilio in tre canoni:
Can. 373 Il celibato dei chierici, scelto per il regno dei cieli e tanto conveniente per il sacerdozio, dev’essere tenuto ovunque in grandissima stima, secondo la tradizione della Chiesa universale; così pure dev’essere tenuto in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio, sancito attraverso i secoli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali.
Can. 374 I chierici celibi e coniugati devono risplendere per il decoro della castità; spetta al diritto particolare stabilire i mezzi opportuni da usare per raggiungere questo fine.
Can. 375 I chierici coniugati offrano un luminoso esempio agli altri fedeli cristiani nel condurre la vita familiare e nell’educazione dei figli.
Per l’applicazione concreta però  di queste norme, il can. 758 §3 prescrive che: «A riguardo dell’ammissione agli ordini sacri dei coniugati si osservi il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica».
Alcune Chiese orientali, come quella del Malabar, in India, con il loro diritto particolare hanno optato per il celibato obbligatorio dei chierici. Inoltre le norme speciali della Santa Sede, datate sin dal 1930, secondo le quali fuori del proprio territorio non sono ammessi dei sacerdoti sposati non sono state finora abrogate. Comunque sembra che tacitamente queste norme in certi territori latini non si applicano.
Un problema dunque, ancora non risolto, concerne la possibilità per il vescovo latino di accogliere nella sua diocesi dei sacerdoti orientali sposati per il servizio dei fedeli orientali, i quali a ragione del loro domicilio o quasi domicilio, sono affidati a lui (commissi) conformemente alle norme di diritto già citate.
La Proposizione no 23 del Sinodo Speciale per il Medio Oriente afferma a questo proposito: «Il celibato ecclesiastico è stimato e apprezzato sempre e dappertutto nella Chiesa Cattolica, in Oriente come in Occidente. Tuttavia, e al fine di assicurare un servizio pastorale a favore dei nostri fedeli, sarebbe auspicabile di studiare la possibilità di avere dei sacerdoti sposati fuori dal territorio patriarcale».
Il Papa Benedetto XVI nella sua Esortazione Apostolica post sinodale “Ecclesia in Medio Oriente”, senza far riferimento alle suddette norme della Santa Sede, sottolinea a questo proposito:
«Il celibato sacerdotale è un dono inestimabile di Dio alla sua Chiesa, che occorre accogliere con riconoscenza, tanto in Oriente quanto in Occidente, poiché rappresenta un segno profetico sempre attuale. Ricordiamo, inoltre, il ministero dei presbiteri sposati che sono una componente antica delle tradizioni orientali. Vorrei rivolgere il mio incoraggiamento anche a questi presbiteri che, con le loro famiglie, sono chiamati alla santità nel fedele esercizio del loro ministero e nelle loro condizioni di vita a volte difficili. A tutti ribadisco che la bellezza della vostra vita sacerdotale susciterà senza dubbio nuove vocazioni che toccherà a voi coltivare» (n. 48).

fonte: LAJME/NOTIZIE Gennaio-Aprile 2013

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