Accompagno negato al clero invalido, in particolare anche ai preti sposati

La riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, avviata dalla legge delega 33/2023, impone una aggiornata valutazione sulla previdenza dei sacerdoti (legge 903/1974). Nel Fondo Clero sono inserite disposizioni che, seppure proteggono la specificità dei ministri di culto, presentano tuttavia una inaccettabile disparità di trattamento nella tutela degli iscritti divenuti invalidi. La riforma dedica una particolare attenzione all’indennità di accompagnamento, detta “accompagno” che, riconosciuta a una persona invalida, certifica l’impossibilità permanente e continuativa di svolgere da sola i quotidiani atti della vita, come camminare, lavarsi, vestirsi, nutrirsi ecc. Si tratta di un sussidio economico mensile a carico delle previdenze obbligatorie dell’Inps, dell’Inail, e delle Casse di previdenza dei liberi professionisti. È spesso inserito nelle assicurazioni private per malattia e infortuni, e in pratica in tutti i fondi integrativi della sanità pubblica. Ma è nel campo dell’invalidità civile che l’accompagno ha assunto il carattere di prestazione pressochè universale e indipendente dai propri redditi. Nel nuovo piano di assistenza agli anziani l’accompagno costituisce il discrimine per nuovi aiuti, tra cui l’assunzione facilitata di una badante. A oggi la riforma richiede come requisito base l’età di 80 anni e la titolarità di una indennità di accompagnamento. Nel campo dell’Inps l’accompagno è previsto per tutti i lavoratori dipendenti, per gli autonomi e per i collaboratori, in aggiunta alla pensione di invalidità. Eccetto per i ministri di culto, la cui pensione di invalidità non prevede una indennità di accompagnamento. Questa omissione ha diverse cause. Già la riforma Dini del 1995 aveva stabilito che l’invalidità pensionabile per i lavoratori dipendenti (legge 222 del 1984 con accompagno) fosse estesa alle altre gestioni previdenziali obbligatorie. Così è avvenuto nel tempo ma non nel Fondo Clero. Inoltre, l’invalidità del Fondo non prevede alcuna gradualità di trattamento, per cui l’inabile al 100% riceve la stessa pensione minima di un invalido con ridotte capacità. Infine, il paradosso: per l’ex ministro di culto laicizzato l’invalidità deve essere valutata dal Fondo come per un lavoratore dipendente, ma anche con una inabilità al 100% non si ha diritto ad alcun accompagno. © riproduzione riservata

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