Ministri di culto, aggiornati i contributi del Fondo Clero

Con insolito anticipo, è apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto l’annuale decreto che aggiorna l’importo dei versamenti dovuti al Fondo Clero. La nuova rivalutazione si riferisce ai contributi del 2015, che finora sono stati versati con importo provvisorio e che, aggiungendo l’adeguamento stabilito dal decreto, assumono il valore definitivo.
In via provvisoria l’aumento aggiorna anche i contributi in corso del 2016 e stabilisce l’importo da applicare nel 2017, valido fino a quando sarà effettuato un successivo adeguamento. In pratica il calcolo della rivalutazione, causa tempi tecnici, ha effetti di volta in volta lungo un arco di tre anni. Il nuovo contributo annuale (2015, e poi 2016, 2017) sale da 1.718,64 a 1.722,08 euro, con una differenza di 3,44 euro. Il pagamento corrente di ogni bimestre ammonta a 287,01 euro.
Il sistema della rivalutazione con effetti su un triennio obbliga pertanto l’Inps a recuperare un conguaglio sui pagamenti finora effettuati al Fondo. Per evitare confusione sui versamenti relativi al 2016, gli importi provvisori in corso per quest’anno restano temporaneamente invariati fino al prossimo 31 gennaio 2017 (scadenza dell’ultimo bimestre 2016). Sarà poi dovuto un conguaglio complessivo, per i due anni interi 2015 e 2016, di 6,88 euro, frazionabile in 0,29 centesimi per ogni mese di iscrizione al Fondo.
Come stabilito dalla legge 222/1985, i versamenti dovuti all’Inps vengono effettuati a cura dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero, per i sacerdoti che sono tutelati dallo stesso sistema secondo la normativa della Cei. Si tratta, in ogni caso, di tutti i sacerdoti che abbiano diritto, anche solo per un periodo limitato, alla remunerazione oppure all’assegno di previdenza integrativa.
Alle operazioni di conguaglio a cura dell’Istituto centrale sono interessati gli iscritti al Fondo clero, italiani oppure stranieri a servizio di una diocesi italiana, in una delle seguenti condizioni: a) sacerdoti che non sono titolari di una pensione di vecchiaia o di invalidità del Fondo, b) sacerdoti che hanno presentato una domanda di pensione nel corso del 2015 o del 2016, ma che non hanno ancora ottenuto l’assegno mensile, c) sacerdoti che diventano pensionati del Fondo clero con decorrenza gennaio 2017 oppure con decorrenza successiva disposta dall’Inps. Gli altri sacerdoti, che a motivo dei redditi del proprio ufficio pagano direttamente all’Inps i propri contributi, verseranno il conguaglio personale senza transitare dall’Istituto Centrale ed entro la scadenza che sarà indicata dall’Inps con una prossima circolare, presumibilmente con scadenza 31 marzo 2017.

avvenire

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