Dibattito sospensione don Sante: il peccato grave tra morale e diritto

IL PECCATO GRAVE TRA MORALE E DIRITTO
di Basilio Petrà

1. La distinzione bipartita tradizionale del peccato: mortale e veniale

È dottrina cattolica che non ci sia sacramento della penitenza senza peccato e in particolare senza il peccato mortale; solo per il peccato mortale, infatti, il sacramento è teologicamente necessario.

Questo dato pacifico della dottrina si basa sulla distinzione tradizionale tra peccato veniale e peccato mortale. Il recentissimo Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio, che il card. Ratzinger introduce con alcun pagine datate 20 marzo 2005 e poi Benedetto XVI approva e promulga il 28 giugno 2005, così riassume questa dottrina consolidata:

– «395. Quando si commette il peccato mortale?. Si commette il peccato mortale quando ci sono nel contempo materia grave, piena consapevolezza e deliberato consenso. Questo peccato distrugge in noi la carità, ci priva della grazia santificante, ci conduce alla morte eterna dell’inferno se non ci si pente. Viene perdonato in via ordinaria mediante i sacramenti del battesimo e della penitenza o riconciliazione».

– «396. Quando si commette il peccato veniale?. Il peccato veniale, che si differenzia essenzialmente dal peccato mortale, si commette quando si ha materia leggera, oppure anche grave, ma senza piena consapevolezza o totale consenso. Esso non rompe l’alleanza con Dio, ma indebolisce la carità; manifesta un affetto disordinato per i beni creati; ostacola i progressi dell’anima nell’esercizio delle virtù e nella pratica del bene morale; merita pene purificatrici tempora»[1].

2. Le proposte di una tripartizione (mortale li, grave, veniale). Il rifiuto di essa in Reconciliatio et Paenitentia

Tuttavia, a partire dall’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, la tradizionale distinzione bipartita è stata sottoposta a critica ed è stata proposta un’articolazione tripartita (peccato mortale, peccato grave, peccato veniale) da vari autori, specialmente olandesi e tedeschi[2], seppure in modi non coincidenti e talvolta molto diversi, spesso in connessione con la dottrina dell’opzione fondamentale negativa come vera sorgente della mortalità morale.

Quel che in ogni caso accomunava le varie proposte tripartite era l’introduzione di una differenza tra il peccato grave e il peccato mortale contro l’identificazione tra le due. In realtà, l’identificazione è ben fondata nella tradizione. L’Esortazione Reconciliatio et paenitentia[3] al n. 17 lo dice esplicitamente:

«Se si guarda alla materia del peccato, allora le idee di morte, di rottura radicale con Dio, sommo bene, di deviazione dalla strada che porta a Dio o di interruzione del cammino verso di lui (tutti modi di definire il peccato mortale) si congiungono con l’idea di gravità del contenuto oggettivo: perciò, il peccato grave si identifica praticamente, nella dottrina e nell’azione pastorale della Chiesa, col peccato mortale».

Non è un caso che RP 17 richiami questo punto. Vi è infatti in queste parole una precisa presa di posizione in generale proprio nei confronti delle proposte di tripartizione. I padri sinodali hanno inteso riaffermare la dottrina tridentina «sull’esistenza e la natura dei peccati mortali e veniali», ricordando «che è peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso» e che «alcuni peccati – poi – quanto alla loro materia, sono intrinsecamente gravi e mortali […] Questi atti, se compiuti con sufficiente consapevolezza e libertà, sono sempre colpa grave». La tripartizione, si dice, rischia di ferire l’essenziale differenza che si dà tra peccato veniale e peccato mortale.

«Durante l’assemblea sinodale è stata proposta da alcuni Padri, una distinzione tripartita fra i peccati, che sarebbero da classificare come veniali, gravi e morali. La tripartizione potrebbe mettere in luce il fatto che fra i peccati gravi esiste una gradazione. Ma resta sempre vero che la distinzione essenziale e decisiva è fra peccato che distrugge la carità e peccato che non uccide la vita soprannaturale: fra la vita e la morte non si dà via di mezzo» (RP 17).

3. Il presupposto di Reconciliatio et Paenitentia E il commento dei vescovi tedeschi

È evidente che RP ritiene superflua la tripartizione giacché la gravità morale vera è quella mortale e presupposta la piena – o, in ogni caso, sufficiente – consapevolezza e libertà il peccato grave non può non essere mortale e viceversa. Naturalmente RP non si ferma su cosa significhi «consapevolezza e libertà». Rinvia al sapere teologico-morale ordinario, che su queste punto non manca di complessità. Lo si vede bene nel commento che, proprio in riferimento a RP 17, i vescovi tedeschi offrono a queste parole. Sulla libertà si dice:

«La libertà si realizza sempre in un processo temporale. L’uomo non cade in modo del tutto immediato nel peccato grave, ma solo dopo che in lui è maturata una disposizione morale malvagia. Dove qualcuno commette il male, senza che ciò sia stato preceduto da un’evoluzione interiore manchevole e fallace, si può supporre che per quel peccato siano stati decisivi dei moventi esterni, come, per esempio, la seduzione, una situazione esterna quasi insopportabile o una disposizione naturale difficilmente dominabile.

Un modo per vedere se una persona ha agito davvero liberamente consiste nello stabilire fino a che punto essa, una volta compiuto tale atto malvagio, si identifichi con ciò che ha fatto. Se, dopo tale atto, si distanzia subito da esso e se ne pente sinceramente, si tratta di un segno che chi ha agito non ha implicato la totalità della sua persona in quell’atto, o che la sua libertà era in qualche modo limitata. Se, al contrario, chi ha agito riafferma la validità di ciò che ha fatto e si dichiara disposto a comportarsi ancora così, allora si è di fronte a un pieno coinvolgimento della libertà»[4].

Riguardo alla consapevolezza, invece, così si dice:

«Quando si parla di piena consapevolezza, il problema è, invece, quello della conoscenza della gravità di una certa materia o di un comandamento. Esistono diversi gradi di consapevolezza. Ciò dipende da parecchi fattori: dall’educazione, dal modo in cui la società vede i valori, dalla capacità di saper distinguere una materia importante da una meno importante, e dalla disponibilità a cercare di formarsi una chiara consapevolezza della materia di determinati atti. Chi ha la piena avvertenza della gravità di un atto o di un comandamento e, ciò nonostante, compie tale atto, si rende colpevole in modo più grave. Egli, infatti, agisce consapevolmente contro ciò di cui ha piena avvertenza e contro la voce della sua coscienza. Se, al contrario, manca la piena consapevolezza, nell’atto malvagio si ha una grave mancanza dal punto di vista oggettivo, ma dal punto di vista soggettivo non si ha una grave colpa»[5].

Come si vede, il carattere libero dell’atto è proporzionale a quella che si può chiamare l’identificazione del soggetto con l’atto che compie. Quanto più l’atto esprime la disposizione profonda della volontà, tanto più l’atto è del soggetto e lo manifesta.

La consapevolezza è legata alla conoscenza: conoscere la gravità dell’atto è condizione perché si dia un atto moralmente grave o mortale, altrimenti si dà un atto oggettivamente grave ma soggettivamente non grave e dunque neanche mortale.

Con RP 17, poi, i vescovi ritengono che alcuni atti siano intrinsecamente gravi e mortali per la loro materia e che non si possa dare dubbio sulla loro mortalità in alcuni casi nei quali essi appaiono con umana evidenza gravi (apostasia, omicidio, adulterio). Negli altri casi, possono sussistere dei dubbi sul grado di consapevolezza e libertà; l’esteriorità non basta e «ci si deve chiedere fino a che punto quell’atto sia accompagnato da piena avvertenza e deliberato consenso», mancando le quali si dà il peccato non mortale ma veniale.

Dunque il peccato grave e il peccato mortale sono ordinariamente coincidenti. La non coincidenza è l’eccezione, quando si dia un’imperfezione dell’atto. È la stessa dottrina che ritroveremo in Veritatis splendor[6] ove RP 17 è nettamente ripresa così come il suo rifiuto di identificare il peccato morale con l’opzione fondamentale negativa.

4. La questione posta dal linguaggio canonico

Considerata la continuità e la forza con le quali il magistero ha ribadito l’identità dottrinale e pratica di peccato grave e peccato mortale, non meraviglia che il Codice di diritto canonico (CJC) promulgato nel 1983 e successivamente anche il Codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO) promulgato nel 1990 abbiano generalizzato l’uso del termine «peccato grave» là dove il Codice del 1917 usava la terminologia del «peccato mortale». Tuttavia, specialmente nel CJC, questa scelta porta ad alcune conseguenze impreviste, come vedremo.

L’equivalenza dei due termini non pone alcuna questione nei canoni nei quali si tratta del peccato in senso morale e sacramentale; ciò che in Trento e nel Codice del 1917 si diceva con «mortale» ora si dice con «grave» senza nessun cambiamento. Lo si vede bene nei can. 916 (celebrazione/comunione eucaristia e peccato grave), can. 960 (forma della confessione), can 963 (nel caso di assoluzione generale), can. 988 (obbligo della confessione dei peccati gravi in numero e specie), e can. 989 (obbligo della confessione annuale dei peccati gravi).

Comincia a porre problemi là dove il peccato grave (= mortale) è posto come tale sulla base di una valutazione principalmente esteriore e giuridica. Due sono i punti nei quali emergono problemi.

4.1. Il can. 1007

Il can. 1007 suona così: «Non si conferisca l’unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto». Gli estensori del nuovo Codice hanno così evitato la pesante dizione del can. 942 del vecchio Codice[7].

Tuttavia, chi può essere considerato peccatore grave manifesto? Bisogna dire che il Codice non indica con chiarezza chi possa essere considerato peccatore grave manifesto. Offre invece qualche elemento per individuare quelli che chiama peccatores manifesti nel can. 1184 § 1 ove si indicano le persone che vanno private delle esequie ecclesiastiche, se non hanno dato segni di pentimento prima della morte. Esse sono: gli apostati, eretici e scismatici notorii; chi si è fatto cremare per motivi contrari alla fede; «gli altri peccatori manifesti, ai quali non è possibile concedere le esequie senza pubblico scandalo dei fedeli»[8].

Dal momento che l’esclusione dalle esequie ecclesiastiche non significa affermazione della dannazione del defunto o anticipazione del giudizio di Dio, ma solo una misura disciplinare per salvaguardare il senso e la consistenza della comunione ecclesiale, appare chiaro che il peccato (o peccatore) del quale qui si parla è una categoria essenzialmente giuridica, che non può essere identificata semplicemente con il peccato mortale. Si osservi, per inciso, che non esistono eretici o scismatici più notorii e consapevoli di quelli che noi chiamiamo fratelli riformati od ortodossi; eppure non sono considerati peccatori manifesti né in stato di peccato mortale.

La connotazione essenzialmente giuridica del peccato grave emerge anche in altro punto assai discusso.

4.2. Il can. 915

Così leggiamo nel can. 915: «Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena, e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto»[9].

Riguardo agli scomunicati e agli interdetti non c’è stata discussione. La discussione è subito sorta intorno a questo ostinato perseverare in un peccato grave manifesto, in particolare se tale dizione facesse riferimento al caso dei divorziati risposati o a casi analoghi.

A dire il vero, sembrava inizialmente pacifico che così fosse. Familiaris consortio[10], infatti, aveva già esplicitamente affermato – oltre ad affermazioni simili per i battezzati sposati solo civilmente – riguardo ai divorziati risposati: «La Chiesa […] ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati […] dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’eucaristia» (FC 84).

Tuttavia, alcuni, basandosi sull’identificazione tra peccato grave e peccato mortale, facevano notare che i divorziati risposati – oltre a non essere né scomunicati né interdetti – neppure si possono sempre considerare in peccato grave manifesto perché non è possibile stabilire ab externo l’esistenza delle condizioni soggettive del peccato grave; inoltre, l’ostinazione dovrebbe risultare da un atteggiamento di sfida e di rifiuto dei richiami fatti dall’autorità ecclesiastica competente.

Il dibattito è stato di fatto chiuso da una Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi[11]. La Dichiarazione afferma che sulla base di 1Cor 11,27-29 non si può partecipare dell’eucaristia in modo indegno.

Ora, come mostra il confronto con il successivo can. 712 del CCOE («Devono essere allontanati dal ricevere la divina eucaristia coloro che sono pubblicamente indegni») il senso del «peccato grave manifesto» è quello appunto del modo indegno. Ora, questa valutazione ha prima un significato morale e riguarda la coscienza; tuttavia, nei casi di indegnità pubblica può porsi anche un problema giuridico, giacché c’è «un comportamento che attenta ai diritti della Chiesa e di tutti i fedeli a vivere in coerenza con le esigenze della comunione ecclesiale» e suscita scandalo.

I divorziati risposati sono in una condizione di «peccato grave abituale» ovvero «in una situazione oggettiva di peccato» che permane e alla quale i fedeli non pongono fine. Dunque, non c’è bisogno di altro per indicare l’ostinazione. Di conseguenza, se non è stato possibile evitare prima questa eventualità, qualora tali coniugi si presentino per la comunione «il ministro della distribuzione della comunione deve rifiutarsi di darla a chi sia pubblicamente indegno». Gli estensori della Dichiarazione sanno che normalmente «la prudenza pastorale consiglia vivamente di evitare che si debba arrivare a casi di pubblico diniego della sacra comunione». Tuttavia, in tal caso è necessario essere fermi, data appunto la pubblicità del caso.

Nel caso che si tratti di una coppia di divorziati risposati che abbia accettato di non vivere più more uxorio potranno certamente accedere alla comunione però solo remoto scandalo. L’intervento del Pontificio Consiglio per i testi legislativi sembra chiarificante. In un certo senso lo è, ma anche la sua chiarificazione non è priva di conseguenze problematiche.

Di fatto esso dimostra chiaramente che «peccato grave» ha nel Codice due significati diversi: da una parte, ha un significato morale e coincide con il peccato mortale; dall’altra, ha un significato materiale o oggettivo e indica semplicemente un’irregolarità o un’anomalia di comportamento esteriore che non appare conforme alle regole cristiane di vita in qualcosa che la coscienza ecclesiale (magisteriale) considera grave. La configurazione di indegnità nasce da tale non-conformità esteriore e visibile socialmente.

Operando questa distinzione, viene conseguentemente a dire che l’oggettiva o esteriore manifesta situazione irregolare esclude dalla comunione indipendentemente dalla sua mortalità o gravità morale, che potrebbe non esserci, dunque non su base morale ma sulla base della stessa determinazione canonica. L’esclusione ha così un fondamento principalmente giuridico e disciplinare. È una forma canonica di scomunica, come appare più chiaramente nel can. 712 del CCEO, che la Commissione usa come criterio interpretativo della seconda parte del can. 915 del CJC.

Ne derivano alcune conseguenze. I divorziati risposati – e le persone in situazioni analoghe – sono respinti dalla comunione non perché in sicuro peccato mortale ma perché «pubblicamente indegni». Se davvero questo è quello che si vuole dire, allora lo si dica chiaramente e non si continui a dire che i divorziati non sono formalmente scomunicati; di fatto lo sono, perché l’esclusione dalla comunione ha sempre un sicuro fondamento giuridico e solo occasionalmente può avere anche un fondamento morale (peccato mortale). Allora la pastorale, basata sull’ipotesi della non-scomunica, diventa una pastorale «strana», intimamente disarmonica.

Una seconda conseguenza è che i divorziati risposati potrebbero in particolare circostanze soggettive ricevere l’assoluzione morale senza per questo avere il diritto – giuridico – di accedere all’eucaristia. Il peccato in senso vero non ci sarebbe più, rimarrebbe tuttavia il reato e la sanzione di esso, da accettare per disciplina ecclesiale.

5. Considerazioni conclusive

L’uso magisteriale del linguaggio peccato grave / peccato mortale, come abbiamo visto, non manca di disarmonie, giacché si va dall’identificazione semplice dei due termini alla loro profonda dissociazione, con inevitabile confusione nella percezione dei fedeli e anche nell’articolazione dottrinale stessa di una coerente dottrina del peccato.

Sarebbe, come minimo, opportuno che il termine peccato venisse riservato all’ambito morale e non venisse più usato per indicare un’irregolarità giuridica, per quanto quest’ultima possa avere anche una sua giustificazione morale. Il peccato mortale, infatti, sfugge alle categorie giuridiche e non può essere ridotto a esse in alcun modo; esso può essere adeguatamente giudicato forse dal soggetto agente, certamente da Dio, ma da nessun altro per quanto autorevole possa essere[12].

[1] Catechismo della Chiesa cattolica. Compendio, San Paolo – LEV, Cinisello B. – Città del Vaticano 2005, p. 109.

[2] Cf. D. Tettamanzi, Verità e libertà. Temi e prospettive di morale cristiana, Piemme, Casale M. 1993, pp. 617-620; H. Weber, Teologia morale generale. L’appello di Dio, la risposta dell’uomo, San Paolo, Cinisello B. 1996 (ed. or. ted. Graz-Wien-Köln 1991), pp. 328-329. La traduzione italiana dell’opera di Weber si differenzia da quella originale tedesca perché l’autore. ha «tenuto in considerazione e citato, dove è apparso opportuno o necessario, le affermazioni dell’enciclica Veritatis splendor»(Prefazione all’edizione italiana, p. 11).

[3] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio et paenitentia (2 dicembre 1984), in EV 9, 1075-1207 (= RP).

[4] Conferenza episcopale tedesca, Vita nella fede. 2. Catechismo cattolico degli adulti, San Paolo, Cinisello B. 1997 (ed. or. ted. Bonn 1995), p. 86.

[5] Ibid., pp. 86-87.

[6] «L’Esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio et paenitentia ha ribadito l’importanza e la permanente attualità della distinzione tra peccati mortali e veniali, secondo la tradizione della Chiesa. E il Sinodo dei Vescovi del 1983, da cui è scaturita tale Esortazione, “non soltanto ha riaffermato quanto è stato proclamato dal concilio Tridentino sull’esistenza e la natura dei peccati mortali e veniali, ma ha voluto ricordare che è peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso”», Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Veritatis splendor (6 agosto 1993), n. 70, in EV 13, 2705-2707, qui 2705.

[7] Il can. 942 del Codice del 1917 usa questo linguaggio: «Hoc sacramentum non est conferendum illis qui impoenitentes in manifesto peccato mortali contumaciter perseverant…».

[8] Il can. 1240 § 1 del Codice del 1917 esclude anche i massoni, gli scomunicati e interdetti dichiarati, i suicidi, i morti a causa di duello, chi semplicemente si fa cremare, «alii peccatores publici et manifesti».

[9] Il can. 855 § 1 del Codice del 1917 usa questo linguaggio: «Excommunicati, interdicti manifestoque infames».

[10] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Familiaris consortio (22 novembre 1981), in EV 7, 1522-1810 (= FC).

[11] Cf. Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione The Code (24 giugno 2000), in EV 19, 964-973.

[12] Weber, Teologia morale generale, cit., p. 330 arriva addirittura a sostenere una sorta di apofatismo riguardo al peccato mortale: «Se qualcosa sia o no peccato mortale rimane in effetti inevitabilmente velato all’uomo […] Non è possibile pronunciare un giudizio definitivo sulla sua esistenza effettiva».

fonte: rivistaliturgica.it

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